Regio decreto 2135/1936
Art. 46 — Per le aspettative, disponibilita' e congedi degli insegnanti vigono le disposizioni del capo X del R
Art. 46. Per le aspettative, disponibilita' e congedi degli insegnanti vigono le disposizioni del capo X del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili, tenendo conto che il periodi di congedo stabilito dall'art. 95 del decreto citato per i professori decorre, nel periodo delle vacanze estive, da quando il Comando dell'Accademia ritiene, a suo insindacabile giudizio, di lasciarli liberi. Ogni richiamo per servizio, durante il periodo di congedo, da' diritto al professore di ruolo al trattamento di missione per i soli giorni di viaggio, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni per il personale della Regia marina, salvo che si tratti di richiamo generale dalle licenze o di richiamo per punizione.
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