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Regio decreto 2135/1936

Art. 39 — Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni dis…

ELI /it/regio-decreto/1936/10/15/2135/art/39parte di Regio decreto 2135/1936
Art. 39. Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione. In tal caso dovra' essere previamente sentita la Commissione di cui all'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per stabilire se al professore destituito debba o meno essere riconosciuto il diritto a pensione.

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