Regio decreto 2135/1936
Art. 31 — I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati a norma del regolamento int…
Art. 31. I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 20 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi.
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