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Regio decreto 2135/1936

Art. 23 — Gli assistenti debbono essere presenti in gabinetto durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'…

ELI /it/regio-decreto/1936/10/15/2135/art/23parte di Regio decreto 2135/1936
Art. 23. Gli assistenti debbono essere presenti in gabinetto durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, presenziandovi se occorra, assistendo alle esercitazioni di laboratorio degli allievi, coadiuvando gli insegnanti di ruolo nelle loro mansioni, vigilando sui preparatori, ecc. Per ogni ora eccedente le dieci ore di lezione settimanali della loro materia, impartite dagli insegnanti, e' corrisposto un compenso annuo di L. 200, aumentato del 10 per cento secondo le disposizioni del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

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