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Regio decreto 2135/1936

Art. 15 — Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il numero delle ore di obbligo sopra sta…

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Art. 15. Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il numero delle ore di obbligo sopra stabilite, l'insegnante e' tenuto - senza alcuna retribuzione - a completarlo, qualora sia possibile, con l'insegnamento di una materia affine.

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