Regio decreto 2135/1936
Art. 13 — I preparatori di gabinetto straordinari, di cui al precedente art
Art. 13. I preparatori di gabinetto straordinari, di cui al precedente art. 12, conseguono la promozione a preparatore di gabinetto ordinario di 3ª classe dopo un biennio di effettivo servizio nel grado in seguito a proposta del Comando della Regia accademia navale - fatta previo parere favorevole del direttore degli studi e del direttore di gabinetto - ed a parere favorevole del Consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima. I preparatori di gabinetto straordinari che non ottengano il parere favorevole del Comando o del Consiglio di amministrazione sono con decreto Ministeriale dispensati da ogni ulteriore servizio. Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole e' diventato definitivo. Le promozioni ad ordinario di 2ª e di 1ª classe sono conferite per merito assoluto, con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, dopo una permanenza nel grado rispettivamente di cinque e sei anni.
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