Regio decreto 1040/1936
Art. 8 — Sono soci onorari: a) i Reali Principi; b) i Ministri ed i Sottosegretari, in carica; c) i generali che furon…
Art. 8. Sono soci onorari: a) i Reali Principi; b) i Ministri ed i Sottosegretari, in carica; c) i generali che furono presidenti del Circolo; d) quelle altre personalita' che, a parere della presidenza del Circolo abbiano acquistato segnalati titoli di benemerenza. Possono essere nominati soci onorari quando ne facciano domanda, i Grandi ufficiali dello Stato, delle prime due categorie.
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