Regio decreto 1040/1936
Art. 4 — La Presidenza e la Vicepresidenza del Circolo sono affidate ad ufficiali generali o di grado corrispondente d…
Art. 4. La Presidenza e la Vicepresidenza del Circolo sono affidate ad ufficiali generali o di grado corrispondente delle varie Forze armate, da nominarsi con decreto del Capo del Governo. La direzione del Circolo e' affidata ad un ufficiale generale o di grado corrispondente, ovvero ad un colonnello o grado corrispondente, delle varie Forze armate, da nominarsi con decreto del Capo del Governo.
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