Regio decreto 1040/1936
Art. 25 — I bilanci consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione del Capo del Governo, saranno esaminati da …
Art. 25. I bilanci consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione del Capo del Governo, saranno esaminati da una commissione di controllo finanziario cosi' composta: un delegato del Ministero della guerra; un delegato del Ministero della marina; un delegato del Ministero dell'aeronautica; un delegato del Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza); un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comando generale della M. V. S. N.); un ragioniere capo da nominarsi dal Capo del Governo.
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