Regio decreto 1040/1936
Art. 10 — Possono essere soci aggregati: a) gli ufficiali dell'U.N.U.C.I.; b) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana;…
Art. 10. Possono essere soci aggregati: a) gli ufficiali dell'U.N.U.C.I.; b) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana; c) gli ufficiali del Sovrano Ordine di Malta.
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