Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1040/1936Art. 10
Regio decreto 1040/1936

Art. 10 — Possono essere soci aggregati: a) gli ufficiali dell'U.N.U.C.I.; b) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana;…

ELI /it/regio-decreto/1936/04/27/1040/art/10parte di Regio decreto 1040/1936
Art. 10. Possono essere soci aggregati: a) gli ufficiali dell'U.N.U.C.I.; b) gli ufficiali della Croce Rossa Italiana; c) gli ufficiali del Sovrano Ordine di Malta.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1040/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 9 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.