Regio decreto 484/1936
Art. 99 — Per «tempo di guerra» devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di g…
Art. 99. Per «tempo di guerra» devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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