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Regio decreto 484/1936

Art. 93 — I giudizi d'avanzamento in tempo di pace vengono formulati dalle autorita' seguenti

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/93parte di Regio decreto 484/1936
Art. 93. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace vengono formulati dalle autorita' seguenti. Per il tempo di guerra provvede l'art. 103. Per i militi e graduati di truppa: a) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); b) dal consigliere delegato al personale del Comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado); c) dalla Commissione del personale del Comitato centro di mobilitazione di cui all'art. 80 (giudizio di 3° grado e decisivo). Se trattasi di candidati in congedo il giudizio di 1° grado e' formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla Commissione del personale. Per i sottufficiali: a) dal consigliere delegato al personale del Comitato centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); b) dalla Commissione del personale del Comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado); c) dal presidente generale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado viene dato dalla Commissione centrale del personale di cui all'art. 25 e quello decisivo dal presidente generale. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'art. 92, oltre al parere del presidente generale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro per la guerra, in conformita' al disposto dell'art. 81. La Commissione del personale dei Comitati centri di mobilitazione e la Commissione centrale deliberano sulla idoneita' all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti. Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule «idoneo» o «non idoneo». Il giudizio di non idoneita', se trattasi di sottufficiali, deve essere sempre motivato dall'autorita' giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'art. 91 il sottufficiale sia giudicato insufficiente.

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