Regio decreto 484/1936
Art. 84 — I capitani che abbiano raggiunto l'anzianita' stabilita dal Ministro per la guerra per i capitani del Regio e…
Art. 84. I capitani che abbiano raggiunto l'anzianita' stabilita dal Ministro per la guerra per i capitani del Regio esercito, della corrispondente categoria, assumono la qualifica di 1° capitano. Per il conferimento della suddetta qualifica vengono applicate, per analogia, le norme in vigore per gli ufficiali del Regio esercito. La qualifica di 1° capitano e' conferita per determinazione del presidente dell'Associazione. Gli studenti, gia' inscritti nel personale di assistenza, in qualita' di sottufficiali, dopo che abbiano conseguito i titoli di cui all'art. 13 e seguenti, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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