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Regio decreto 484/1936

Art. 82 — La promozione a scelta per meriti eccezionali puo' essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto …

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/82parte di Regio decreto 484/1936
Art. 82. La promozione a scelta per meriti eccezionali puo' essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata ed indubbia prova di possedere eccezionalissime qualita' organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemerenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali. intellettuali e di carattere, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore. La proposta puo' essere promossa dall'autorita' dalla quale l'ufficiale dipende. A tale uopo detta autorita' illustra e documenta, in una apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerenze dell'ufficiale. Le autorita' alle quali gerarchicamente spetta di dare il giudizio, debbono esprimere in merito il loro parere motivato. Il presidente generale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro per la guerra la proposta.

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