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Regio decreto 484/1936

Art. 80 — In ogni Comitato centro di mobilitazione, il presidente convoca quindi la Commissione per il personale, la qu…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/80parte di Regio decreto 484/1936
Art. 80. In ogni Comitato centro di mobilitazione, il presidente convoca quindi la Commissione per il personale, la quale e' composta come appresso: presidente: il presidente del Comitato centro di mobilitazione; membri: due ufficiali superiori della Croce Rossa, uno medico ed uno amministrativo. Il presidente puo' delegare a presiedere la Commissione del Comitato un consigliere del Comitato stesso, fatta eccezione del consigliere delegato al personale; in tal caso pero' le deliberazioni della Commissione dovranno avere il visto e l'approvazione del presidente del Comitato. Il funzionario addetto all'Ufficio personale e mobilitazione del Comitato funge da segretario, senza voto. Il candidato, per essere prescelto dalle Commissioni dei Comitati centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.

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