Regio decreto 484/1936
Art. 80 — In ogni Comitato centro di mobilitazione, il presidente convoca quindi la Commissione per il personale, la qu…
Art. 80. In ogni Comitato centro di mobilitazione, il presidente convoca quindi la Commissione per il personale, la quale e' composta come appresso: presidente: il presidente del Comitato centro di mobilitazione; membri: due ufficiali superiori della Croce Rossa, uno medico ed uno amministrativo. Il presidente puo' delegare a presiedere la Commissione del Comitato un consigliere del Comitato stesso, fatta eccezione del consigliere delegato al personale; in tal caso pero' le deliberazioni della Commissione dovranno avere il visto e l'approvazione del presidente del Comitato. Il funzionario addetto all'Ufficio personale e mobilitazione del Comitato funge da segretario, senza voto. Il candidato, per essere prescelto dalle Commissioni dei Comitati centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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