Regio decreto 484/1936
Art. 78 — Costituiscono titoli valutabili per l'avanzamento: 1° avere mia maggiore anzianita' di appartenenza ai ruoli …
Art. 78. Costituiscono titoli valutabili per l'avanzamento: 1° avere mia maggiore anzianita' di appartenenza ai ruoli del personale mobilitabile della C.R.I.; 2° avere prestato lodevole servizio come ufficiale nelle Forze armate dello Stato o nella C.R.I., in tempo di guerra od in tempo di pace, in occasione di calamita' pubbliche ed epidemie, od in circostanze eccezionali di ordine pubblico; 3° avere conseguito ricompense al valor militare; 4° avere prestato lodevole servizio nelle Colonie; 5° avere riportato ferite, mutilazioni, in guerra o per la causa nazionale, a norma del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706; 6° avere frequentato con esito favorevole almeno due corsi di istruzioni presso la C.R.I. o presso il Regio esercito; 7° essere iscritto ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922. 8° avere prestato lodevolmente il servizio di prima nomina, di cui all'art. 32 del presente decreto; 9° per l'avanzamento nelle singole categorie di ufficiali sono inoltre necessari i seguenti speciali requisiti; Per gli ufficiali medici. Sottotenenti: 4 anni almeno di laurea. Tenenti: 10 anni almeno di laurea ed il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a) diploma di abilitazione all'esercizio di una specialita' medico-chirurgica, conseguito secondo le modalita' prescritte dalla legge; b) impiego di ruolo tecnico sanitario presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso; c) titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacita' professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentato ospedaliero, corsi di perfezionamento, ecc.). Capitani, maggiori e tenenti colonnelli: possesso di almeno uno dei titoli seguenti: a) docenza universitaria; b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari; c) essere od essere stato primario od aiuto di ospedali civili di grandi citta', regolarmente assunto mediante pubblico concorso. d) impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6° presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso. Per gli ufficiali chimici-farmacisti. Sottotenenti: 4 anni almeno di laurea. Tenenti e capitani: possesso almeno di uno del titoli seguenti: a) docenza universitaria; b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di istituti scientifici universitari; c) impiego di ruolo tecnico chimico-farmaceutico presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso; d) titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacita' professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati, corsi di perfezionamento, ecc.). Per gli ufficiali commissari e contabili. Gradi superiori al sottotenente: lodevole servizio eventualmente prestato - pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc. - possesso di titoli professionali superiori a quelli richiesti per la nomina a sottotenente e che abbiano attinenza con le mansioni inerenti alla specialita' e grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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