Regio decreto 484/1936
Art. 76 — Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che sia gia' stato prescelto debbono essere sospe…
Art. 76. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che sia gia' stato prescelto debbono essere sospesi: a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulti temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per piu' di tre anni consecutivi. Qualora permanesse l'inidoneita' oltre tale limite, l'ufficiale dovra' essere definitivamente dichiarato non promovibile ed inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma; b) quando siano in corso accertamenti penali o disciplinari che possono dar luogo a provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale. Ove pero' l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se gia' giudicato prescelto, viene promosso e gli e' assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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