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Regio decreto 484/1936

Art. 67 — Adunati il Consiglio o la Commissione, il presidente fa leggere dal segretario tutti gli atti del procediment…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/67parte di Regio decreto 484/1936
Art. 67. Adunati il Consiglio o la Commissione, il presidente fa leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento, i quali dovranno essere firmati, dopo la lettura, da tutti i membri ed essere timbrati con bollo del Comitato, presso il quale ha luogo il Consiglio o la Commissione. Verranno poscia introdotte, una dopo l'altra, nell'ordine stabilito dal presidente, le persone chiamate a deporre, le quali faranno separatamente le loro attestazioni. Queste debbono essere riassunte nel verbale della seduta. L'inquisito ha infine facolta' di esporre a voce, a suo discarico, tutte quelle altre ragioni, che credera' di aggiungere a quelle gia' addotte nella difesa scritta. Dopo cio' il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'inquisito a ritirarsi.

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