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Regio decreto 484/1936

Art. 59 — Allorche' si tratta di giudicare personale non chiamato in servizio, le Commissioni e il Consiglio di discipl…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/59parte di Regio decreto 484/1936
Art. 59. Allorche' si tratta di giudicare personale non chiamato in servizio, le Commissioni e il Consiglio di disciplina saranno costituiti come segue: a) Per gli ufficiali, funzionera' da Consiglio di disciplina la Commissione centrale del personale, composta a norma dell'art. 25. In nessun caso potra' un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della Commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o piu' anziano. Verificandosi tale circostanza si dovra' provvedere dal presidente generale alla sostituzione dei membri incompatibili. Il Consiglio potra' essere convocato soltanto dal presidente generale dell'Associazione; b) Per il personale di assistenza, le Commissioni di disciplina saranno formate di volta in volta e convocate presso ogni Comitato centro di nobilitazione dal rispettivo presidente. Esse saranno composte di: un tenente colonnello o maggiore della Croce Rossa, presidente; un capitano della Croce Rossa; un ufficiale subalterno della Croce Ressa, membri. Il subalterno fungera' da segretario. La Commissione e' costituita con ufficiali comandati per turno di anzianita', tra i presenti alla sede del Comitato centro di mobilitazione, effettivi al Comitato stesso. Qualora gli ufficiali presenti non bastassero a costituire la Commissione, se ne riferira' al presidente generale dell'Associazione, che disporra' designando, con facolta' insindacabile, ufficiali di un Comitato viciniore, nel numero necessario. Gli ufficiali chiamati a far parte del Consiglio o della Commissione di disciplina non avranno diritto ad alcun compenso.

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