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Regio decreto 484/1936

Art. 53 — Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude la esistenza del fatto i…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/53parte di Regio decreto 484/1936
Art. 53. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude la esistenza del fatto imputato, o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti. Quando pero' dal procedimento penale, comunque definitivo, emergano fatti o circostanze che possano rendere passibile l'ufficiale di punizione, egli dovra' essere sottoposto a procedimento disciplinare.

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