Regio decreto 484/1936
Art. 51 — La sospensione dal grado e' di carattere penale, disciplinare e precauzionale
Art. 51. La sospensione dal grado e' di carattere penale, disciplinare e precauzionale. Fuori dei casi previsti dall'art. 48 e salvo disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dal grado,per la durata della pena, salvo il caso di condanne con il beneficio della sospensione condizionale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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