Regio decreto 484/1936
Art. 47 — I Comitati centri di mobilitazione rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al Comitato centrale l'…
Art. 47. I Comitati centri di mobilitazione rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al Comitato centrale l'elenco del personale arruolato, inscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale. Allorquando eseguiranno promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne dovranno dare subito partecipazione al Comitato centrale, per le opportune annotazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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