Regio decreto 484/1936
Art. 45 — Gli inscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 73° anno di eta', se ufficiali s…
Art. 45. Gli inscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 73° anno di eta', se ufficiali superiori medici; del 70° anno, se ufficiali superiori amministrativi e del 68° anno, se ufficiali inferiori, conservando, a titolo di onore, il proprio grado e l'uso della uniforme. Gli inscritti al personale di assistenza, raggiunto il 58° anno di eta', potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Essi cesseranno di appartenere al personale dell'Associazione, allorche' avranno compiuto il 68° anno di eta'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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