Regio decreto 484/1936
Art. 38 — La liquidazione delle pensioni al personale indicato all'art
Art. 38. La liquidazione delle pensioni al personale indicato all'art. 37 per i servizi prestati in tempo di guerra al seguito delle Forze armate dello Stato, viene stabilita in base alle tabelle di cui alla parte IV del presente decreto applicando per gli ufficiali le norme in vigore per gli ufficiali del Regio esercito aventi la corrispondente qualifica (medici - farmacisti - commissari - contabili) e per i sottufficiali e militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.