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Regio decreto 484/1936

Art. 35 — La durata dell'arruolamento nella C.R.I., con gli obblighi che ne conseguono, per il personale di assistenza …

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/35parte di Regio decreto 484/1936
Art. 35. La durata dell'arruolamento nella C.R.I., con gli obblighi che ne conseguono, per il personale di assistenza e' di due anni, a datare dal 1° gennaio successivo al giorno in cui sia stato firmato il brevetto di nomina. Coloro pero' che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderino assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento. Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma sara' rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della Presidenza del Comitato e dell'interessato, il quale dovra', in ogni caso, sottoscrivere un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e cosi' di seguito. Il presidente generale, qualora esigenze del servizio lo richiedano, ha facolta' di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma. In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa. Nessun inscritto puo' essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'art. 48. I Comitati centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, debbono aver cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, purche' trattisi di inscritti che ritengano meritevoli di rafferma. Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i Comitati dovranno nuovamente assumere le informazioni di cui al terz'ultimo capoverso dell'art. 11 per tenersi al corrente della privata condotta degli inseriti al dipendente personale. Cosi' pure, qualora sia necessario, i Comitati dovranno sottoporre a visita medica il personale da raffermare per controllarne le condizioni fisiche in relazione ai servizi dell'Associazione.

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