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Regio decreto 484/1936

Art. 25 — Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della C.R.I., trasmesse dai Comitati centri di mobilit…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/25parte di Regio decreto 484/1936
Art. 25. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della C.R.I., trasmesse dai Comitati centri di mobilitazione, secondo l'art. 10, al Presidente generale, debbono essere sottoposte all'esame di una Commissione centrale del personale, nominata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, in quale da' il proprio parere sulla ammissibilita' degli aspiranti all'arruolamento. Quando il parere della Commissione sia risultato favorevole e sia stato approvato dal presidente generale, sara' inoltrata al Ministero della guerra la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'art. 9. La Commissione centrale del personale sara' composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della C.R.I - uno medico ed uno commissario - un ufficiale superiore del Regio esercito ed un ufficiale superiore della Regia marina). Un ufficiale inferiore della Croce Rossa funzionera' da segretario, senza voto. Il presidente e i membri della Commissione debbono, di regola, avere residenza in Roma; rimarranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. La Commissione si aggreghera' il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto a voto.

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