Regio decreto 484/1936
Art. 241 — I Comitati centri di mobilitazione della C.R.I
Art. 241. I Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. dovranno comunicare poi al Distretti militari, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le sole variazioni matricolari che si riferiscono: a) alla chiamata in servizio dl ciascun inscritto; b) a promozioni; c) a modificazioni dello stato giuridico; d) a dichiarazioni di diserzione, denunzia in tribunale per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e comunicazioni di pene; e) ai ricollocamenti in congedo; f) a cancellazioni dai ruoli della C.R.I. I Comitati centri di mobilitazione provvederanno altresi', ai sensi dei paragrafi 20 e 21 dell'istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, a trasmettere alla competente autorita' militare l'elenco nominativo della proposte di dispensa, e le tessere relative.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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