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Regio decreto 484/1936

Art. 239 — I sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi dell'Associazione sono soggetti all'obbligo delle assicurazi…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/239parte di Regio decreto 484/1936
Art. 239. I sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi dell'Associazione sono soggetti all'obbligo delle assicurazioni contro l'invalidita' e vecchiaia, contro la disoccupazione e contro la tubercolosi. Il contributo a carico degli assicurati viene trattenuto sulle loro competenze e deve risultare sul foglio paga. Il contributo a carico dell'ente viene conteggiato sul registro di cassa. Per quanto riguarda l'importo dei contributi e le modalita' dell'assicurazione, si osservano le norme e le disposizioni di legge, che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi. Il direttore dell'ente che amministra il personale e' obbligato ad assicurare i propri dipendenti ed e' responsabile verso l'Associazione di qualsiasi inadempienza od irregolarita' che si riscontrasse per tali assicurazioni.

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