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Regio decreto 484/1936

Art. 225 — Ai fini dell'assicurazione di cui al precedente articolo, le variazioni riguardanti il personale militare (as…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/225parte di Regio decreto 484/1936
Art. 225. Ai fini dell'assicurazione di cui al precedente articolo, le variazioni riguardanti il personale militare (assunzioni, congedamenti, promozioni, ecc.) debbono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio personale del Comitato centrale. In tali comunicazioni si deve sempre indicare il grado, il nome e cognome, la paternita', il luogo e la data di nascita del militare nonche' la data cui si riferisce la variazione.

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