Regio decreto 484/1936
Art. 222 — - L'indennita' di pubblica sicurezza spetta agli ufficiali ed al personale di assistenza nei servizi per cala…
Art. 222. - L'indennita' di pubblica sicurezza spetta agli ufficiali ed al personale di assistenza nei servizi per calamita' pubbliche. La misura giornaliera di detta indennita' e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico L'indennita' di pubblica sicurezza di 1ª categoria e' dovuta nei servizi fuori della sede ordinaria, con pernottamento; quella di 2ª categoria nei servizi fuori della sede ordinaria, senza pernottamenti; quella di 3ª categoria nei servizi nella sede ordinaria. Gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, da scontare anche con arresti di rigore, perdono l'indennita' di pubblica sicurezza. Gli ufficiali ed i marescialli puniti di arresti di rigore ricevono l'indennita' di pubblica sicurezza ridotta alla meta'. L'indennita' di pubblica sicurezza non e' cumulabile con altra indennita' eventuale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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