Regio decreto 484/1936
Art. 220 — E' data facolta' alla Presidenza generale di ridurre le diarie stabilite dalle presenti disposizioni quando l…
Art. 220. E' data facolta' alla Presidenza generale di ridurre le diarie stabilite dalle presenti disposizioni quando la limitata importanza della missione ed il luogo ove essa si svolge giustificano la riduzione. Cosi pure e' in facolta' della Presidenza generale, previa intesa con il Ministero delle finanze, di apportare alle diarie suddette le varianti adottate per i personali delle Amministrazioni dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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