Regio decreto 484/1936
Art. 203 — L'ufficiale, che esercita una carica inerente ad un grado superiore a quello che riveste, non ha diritto alla…
Art. 203. L'ufficiale, che esercita una carica inerente ad un grado superiore a quello che riveste, non ha diritto alla indennita' stabilita per la carica che esercita, se non gli sia stata conferita con disposizioni della Presidenza generale. L'indennita' stessa deve essere in relazione al grado effettivamente rivestito e deve corrispondersi soltanto quando si eserciti la carica od il servizio al quale detta indennita' e' attribuita.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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