Regio decreto 484/1936
Art. 201 — Le indennita' si pagano al termine della missione ovvero mensilmente, se la missione si protrae oltre un mese
Art. 201. Le indennita' si pagano al termine della missione ovvero mensilmente, se la missione si protrae oltre un mese. Quando se ne faccia richiesta, potranno essere concesse anticipazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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