Regio decreto 484/1936
Art. 198 — Nei viaggi per servizio si deve percorrere sempre l'itinerario piu' breve per ferrovia e, in mancanza di ferr…
Art. 198. Nei viaggi per servizio si deve percorrere sempre l'itinerario piu' breve per ferrovia e, in mancanza di ferrovia, le percorrenze piu' brevi seguite da mezzi meccanici di trasporto adibiti a periodici e pubblici servizi. Le interruzioni od i ritardi di viaggio dipesi da forza maggiore, debbono essere giustificati, a cura dell'interessato, dalle competenti autorita' sul certificato di viaggio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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