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Regio decreto 484/1936

Art. 198 — Nei viaggi per servizio si deve percorrere sempre l'itinerario piu' breve per ferrovia e, in mancanza di ferr…

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Art. 198. Nei viaggi per servizio si deve percorrere sempre l'itinerario piu' breve per ferrovia e, in mancanza di ferrovia, le percorrenze piu' brevi seguite da mezzi meccanici di trasporto adibiti a periodici e pubblici servizi. Le interruzioni od i ritardi di viaggio dipesi da forza maggiore, debbono essere giustificati, a cura dell'interessato, dalle competenti autorita' sul certificato di viaggio.

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