Regio decreto 484/1936
Art. 184 — Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve alloggiare nei locali dell'unita' alla quale e' in f…
Art. 184. Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve alloggiare nei locali dell'unita' alla quale e' in forza e, nel caso che cio' non sia possibile, in locali che saranno provveduti dal Direttore dell'unita' o dal Presidente del Comitato da cui dipendo l'unita'. Chi vi rinuncia, per qualsiasi ragione, non ha diritto ad alcuna indennita' speciale per alloggio. Spese pulizia personale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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