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Regio decreto 484/1936

Art. 171 — La paga e' sospesa al personale di assistenza che si assente dall'unita' od ufficio senza giustificato motivo…

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Art. 171. La paga e' sospesa al personale di assistenza che si assente dall'unita' od ufficio senza giustificato motivo o vi ritorni con ritardo. Coloro, pero', che giustificano l'assenza od il ritardo, ricevono la paga trattenuta.

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