Regio decreto 484/1936
Art. 171 — La paga e' sospesa al personale di assistenza che si assente dall'unita' od ufficio senza giustificato motivo…
Art. 171. La paga e' sospesa al personale di assistenza che si assente dall'unita' od ufficio senza giustificato motivo o vi ritorni con ritardo. Coloro, pero', che giustificano l'assenza od il ritardo, ricevono la paga trattenuta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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