Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 484/1936Art. 166
Regio decreto 484/1936

Art. 166 — La paga e' corrisposta ogni dieci giorni, nel primo giorno della decade successiva, ad eccezione dell'ultima …

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/166parte di Regio decreto 484/1936
Art. 166. La paga e' corrisposta ogni dieci giorni, nel primo giorno della decade successiva, ad eccezione dell'ultima decade del mese che viene pagata nell'ultimo giorno del mese stesso. Qualora il direttore dell'unita' lo ritenga opportuno, puo' far corrispondere la paga nell'ultimo giorno della decade.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 165 Art. 167 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.