Regio decreto 484/1936
Art. 166 — La paga e' corrisposta ogni dieci giorni, nel primo giorno della decade successiva, ad eccezione dell'ultima …
Art. 166. La paga e' corrisposta ogni dieci giorni, nel primo giorno della decade successiva, ad eccezione dell'ultima decade del mese che viene pagata nell'ultimo giorno del mese stesso. Qualora il direttore dell'unita' lo ritenga opportuno, puo' far corrispondere la paga nell'ultimo giorno della decade.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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