Regio decreto 484/1936
Art. 150 — Ai capitani, che per determinazione presidenziale rivestono la qualifica di primo capitano, e' dovuta la spec…
Art. 150. Ai capitani, che per determinazione presidenziale rivestono la qualifica di primo capitano, e' dovuta la speciale indennita' annua di L. 400 lorde. Detta indennita' e' pagata a rate mensili, insieme con lo stipendio, calcolata tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di 30 giorni. La decorrenza e la corresponsione dell'indennita' di primo capitano sono regolate con le stesse norme vigenti per lo stipendio. L'indennita' fissa dei primi capitani cessa nei casi in cui lo stipendio e' ridotto o sospeso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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