Regio decreto 484/1936
Art. 143 — L'ufficiale in congedo senza assegni a carico dello Stato, quando e' chiamato a comparire fuori della sua res…
Art. 143. L'ufficiale in congedo senza assegni a carico dello Stato, quando e' chiamato a comparire fuori della sua residenza come inquisito avanti una Commissione d'inchiesta o un Consiglio di disciplina, o in Tribunale militare, riceve soltanto l'assegno giornaliero pari alla meta' dello stipendio netto stabilito dal primo comma dell'art. 117. Uguale trattamento spetta all'ufficiale che, essendo chiamato in servizio senza assegni, e' messo agli arresti di rigore o agli arresti di fortezza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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