Regio decreto 484/1936
Art. 140 — E' considerato non giunto, agli effetti della sospensione dello stipendio, l'ufficiale che, senza giustificat…
Art. 140. E' considerato non giunto, agli effetti della sospensione dello stipendio, l'ufficiale che, senza giustificata causa, non raggiunga il suo posto nel termine di tempo fissato dai regolamenti o dalla speciale disposizione che lo riguarda, sia che egli provenga dai nuovi nominati o dai richiamati dal congedo, sia che debba rientrare da licenza di qualunque specie, o raggiungere una nuova destinazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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