Regio decreto 484/1936
Art. 130 — Lo stipendio dell'ufficiale di prima nomina e di quello richiamato dal congedo, decorre dal giorno della pres…
Art. 130. Lo stipendio dell'ufficiale di prima nomina e di quello richiamato dal congedo, decorre dal giorno della presentazione all'unita' od ufficio in cui l'ufficiale deve prestare servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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