Regio decreto 484/1936
Art. 128 — Il pagamento dello stipendio agli ufficiali e' fatto, a cominciare dal 27 di ogni mese, in ragione di 1/12 de…
Art. 128. Il pagamento dello stipendio agli ufficiali e' fatto, a cominciare dal 27 di ogni mese, in ragione di 1/12 dello stipendio annuo, qualunque sia il numero dei giorni del mese. Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni agli ufficiali in campagna ha luogo al termine di ogni quindicina e cioe' il 15 e l'ultimo di ogni mese.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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