Regio decreto 484/1936
Art. 119 — Agli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti od unita' mobilitate …
Art. 119. Agli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti od unita' mobilitate alle dipendenze del Comando supremo, anche se detti reparti o unita' siano state dislocate in territorio fuori della zona di guerra, il tempo trascorso nei reparti stessi dal 24 maggio 1915 alla data di armistizio sui vari fronti, e' computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio. Il tempo trascorso lontano dai predetti reparti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, si considera passato presso i reparti suddetti. Non sono considerate come malattie dipendenti dalla guerra quelle preesistenti, anche se si siano aggravate durante la guerra. Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti mobilitati alle dipendenze del Comando supremo fino alla data del rimpatrio e, in ogni caso, non oltre la data di armistizio sui vari fronti. A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalle tabelle A e B annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e' computato, come servizio prestato nei reparti mobilitati, quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidita', che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi, alla data di armistizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.