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Regio decreto 484/1936

Art. 117 — - Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, quando vengono richiamati dal congedo o in caso di prima nomina, …

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/117parte di Regio decreto 484/1936
Art. 117. - Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, quando vengono richiamati dal congedo o in caso di prima nomina, ricevono, per i primi tre mesi di servizio, lo stipendio nella misura annua appresso indicata: Lordo al 30-11-30 - Maggiore generale . . . . . . . . . . . L. 24.000 Colonnello . . . . . . . . . . . . . . » 19.500 Tenente colonnello . . . . . . . . . . » 17.000 Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . » 14.500 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . » 12.800 Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.000 Sottotenente . . . . . . . . . . . . . » 8.700 Dopo il terzo mese di servizio, gli ufficiali ricevono lo stipendio stabilito dalla seguente tabella da determinarsi in base alle norme appresso indicate: Grado gerarchico GRADO MILITARE Anni richiesti per gli aumenti di stipendio Stipendio annuo lordo al 30-11-1930 5 Maggior generale 0 27.000 4 29.000 6 Colonnello 0 22.000 4 23.000 4 25.000 7 Tenente colonnello 0 10.000 4 20.000 4 21.000 8 Maggiore 0 16.700 4 17.500 4 18.000 9 Capitano 0 14.400 4 15.000 4 15.900 4 16.700 10 Tenente 0 12.200 3 12.800 3 13.500 4 14.400 11 Sottotenente 0 9.300 2 10.000 2 10.500 Alle cifre sopra indicate dovranno applicarsi, oltre le riduzioni di legge, le ritenute per imposte erariali di cui all'articolo 153 del presente decreto. Gli assegni di cui alla presente tabella sono soggetti alla tassa di quietanza.

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