Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 484/1936Art. 106
Regio decreto 484/1936

Art. 106 — Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazion…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/106parte di Regio decreto 484/1936
Art. 106. Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici od unita' delle forze armate dello Stato o alle dipendenze della Sanita' pubblica, saranno collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27 del presente decreto. Essi saranno presi in forza ed amministrati dai comandi, uffici ed unita' presso i quali siano stati comandati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 105 Art. 107 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.