Regio decreto 484/1936
Art. 106 — Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazion…
Art. 106. Gli ufficiali della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici od unita' delle forze armate dello Stato o alle dipendenze della Sanita' pubblica, saranno collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27 del presente decreto. Essi saranno presi in forza ed amministrati dai comandi, uffici ed unita' presso i quali siano stati comandati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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