Regio decreto 484/1936
Art. 104 — In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente a…
Art. 104. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 74 e 88, gli uffici personale e mobilitazione dei Comitati centri di mobilitazione segnaleranno i candidati compresi nei fissati limiti di anzianita' alle autorita' competenti, per emettere il giudizio di 1° grado a norma dell'art. 103 e trasmetteranno a dette autorita' gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'art. 96. Le autorita' che intendessero formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, dovranno preventivamente chiedere al competente Comitato centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianita' dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che l'eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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