Regio decreto 1658/1935
Art. 9 — Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi d…
Art. 9. Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del militare e non vi sia prole prenata, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai pero' prima della chiamata alle armi. Nel caso di prole prenata gia' riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o all'autorita' comunale, tenendo presente il disposto del successivo art. 10.
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