Regio decreto 1658/1935
Art. 38 — I distretti militari e le capitanerie di porto, ricevuti dalla direzione delle poste i riepiloghi e gli elenc…
Art. 38. I distretti militari e le capitanerie di porto, ricevuti dalla direzione delle poste i riepiloghi e gli elenchi di cui all'art. 37, ne effettuano il controllo, sulla base sia dei ruoli nominativi e relative variazioni in loro possesso, sia di tutti gli altri elementi di cui possono avere cognizione, provvedendo, ove occorra, a senso dell'art. 29.
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