Regio decreto 1658/1935
Art. 28 — I distretti militari e le capitanerie di porto, non appena ricevuti i ruoli nominativi, verificano se i milit…
Art. 28. I distretti militari e le capitanerie di porto, non appena ricevuti i ruoli nominativi, verificano se i militari dai quali deriva titolo al soccorso siano inscritti sui ruoli matricolari e se si siano effettivamente presentati alle armi. In caso negativo, con modello allegato n. 4, ne danno urgente comunicazione al podesta', che provvede subito per il ritiro del libretto al beneficiario e per le comunicazioni di cui all'articolo 30. Compiono inoltre quegli altri riscontri che essi abbiano possibilita' di fare circa la regolarita' dei dati contenuti nei ruoli anzidetti, specialmente per quanto riguarda l'ammontare del soccorso concesso. Nel caso che i distretti o le capitanerie di porto rilevino che nei ruoli nominativi siano compresi militari appartenenti ad altre circoscrizioni militari, ne danno partecipazione al podesta', e, mediante estratto di ruolo, al comando militare competente.
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