Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1658/1935Art. 2
Regio decreto 1658/1935

Art. 2 — Le domande di concessione del soccorso sono fatte, anche verbalmente, al podesta' del comune di residenza dai…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/2parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 2. Le domande di concessione del soccorso sono fatte, anche verbalmente, al podesta' del comune di residenza dai congiunti del militare i quali ritengano di avere titolo al soccorso. In tal caso l'ufficio comunale raccoglie, nell'apposito modello allegato n. 1, tutti gli elementi necessari da sottoporre alla commissione comunale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1658/1935 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.